omessa assunzione dei soggetti disabili

SANZIONI

Con Nota del 18 Luglio 2018, n. 6316, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le conseguenze in caso di omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, L. n. 68/1999.

L’illecito si verifica per mancata assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, e impone al datore di lavoro il versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (di cui all’articolo 5, comma 3-bis), per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3.

Concretamente, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 153,20 euro al giorno, ovvero “cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis” legge 68/99 che è pari a 30,64 euro. Prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro é diffidato alla regolarizzazione dell’inosservanza di legge. Se ottempera alla diffida che prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, il datore di lavoro dovrà pagare una sanzione ridotta, pari ad 1⁄4 di quella prevista.

Secondo l’INL la condotta integrante la fattispecie illecita è omissiva, dal momento che si attua nel mancato compimento, entro il termine di legge, di un comportamento doveroso.

La sanzione viene applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo, senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore appartenente alla categorie protette e regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego.

L’illecito, secondo la nota dell’INPS va correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, poiché la condotta omissiva si

 

consuma nel momento in cui il termine previsto dalla legge non viene rispettato dal soggetto sul quale grava l’obbligo. Gli effetti offensivi della condotta così si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.

 

TEMPISTICHE DELLA SANZIONE

 

La natura di illecito istantaneo determina l’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo.
Infatti agli illeciti commessi sotto vecchia norma vigente e i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore della nuova misura sanzionatoria (08/10/2016 data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2016) – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “tempus regit actum”, che prevede che l’atto processuale sia soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio.

 

CONTROLLI

 

Le somme delle sanzioni sono destinate al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

L’art. 8 del D.P.R. 333 /2000 prevede che le sanzioni amministrative siano disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio a cui spetta anche l’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie.