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Norme antiriciclaggio: la clausola di non trasferibilità

Vademecum per non incorrere in sanzioni introdotte dalle norme antiriciclaggio nel decreto legislativo 231/07

La questione relativa agli assegni privi della clausola di non trasferibilità risale all’entrata in vigore del decreto legislativo 231/2007 (norme antiriciclaggio) che sanziona l’uso di assegni oltre una certa soglia privi di clausola di non trasferibilità. Nel 2011 (decreto legge 201/2011) è stata introdotta la soglia attuale, pari a 1000 euro.

Ancora oggi continuano ad essere utilizzati assegni di importi superiori che non riportano tale clausola, nonostante nel 2017 (con il DL 90/2017) le sanzioni siano state inasprite: dal 4 luglio 2017 è stata stabilita una multa che va da 3.000 a 50.000 euro per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del beneficiario, con possibilità di oblazione. Per evitare di colpire cittadini in buona fede, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto una modifica per l’introduzione di una sanzione proporzionale, con un meccanismo sanzionatorio del 10 % per gli importi fino a 30000 euro. Il Consiglio dei Ministri ha preferito recentemente non includere questa modifica alla norma, privilegiando la linea di cautela dell’Esecutivo in termini di antiriciclaggio, lasciando all’Agenzia delle Entrate e alle Fiamme Gialle l’accesso ai dati e alle informazioni acquisiti nel corso degli obblighi di adeguata verifica e mantenendo le sanzioni previste dal DL 90/2017 senza variazioni o sconti.

I PUNTI FONDAMENTALI DA CONOSCERE

Per districarsi in materia di assegni ed evitare le sanzioni, è bene conoscere il Vademecum fornito in merito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

  1. 1)  Un assegno trasferibile o privo dell’indicazione del beneficiario è un titolo assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell’evasione fiscale. Al contrario l’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.
  2. 2)  La nuova normativa prevede che, dal 2008, Banche e Poste Italiane rilascino il carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 d.lgs. 231/2007). È possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni privi della suddetta clausola, detti assegni in “forma libera”. Per

ogni modulo di assegno in forma libera è dovuta un’imposta di bollo di euro 1,50. Tale assegno deve essere compilato con il nome del beneficiario e può essere emesso soltanto per importi inferiori a euro 1.000.

  1. 3)  Nel caso si posseggano ancora carnet di assegni in forma libera emessi prima del 2008 da Banche e Poste italiane: a) è possibile utilizzarli per importi inferiori ai 1000 euro, con indicazione del beneficiario; b) per importi superiori ai 1000 euro, il traente può apporre, all’atto di emissione dell’assegno, la dicitura “non trasferibile” e il nominativo del beneficiario. Anche in veste di beneficiario è sempre importante verificare che gli assegni ricevuti, superiori ai 1000 euro, rechino la clausola di non trasferibilità.
  2. 4)  Dal 4 luglio 2017 l’inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione da 3.000 a 50.000 euro, con possibilità di oblazione (somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli non superiori a 250.000 euro). L’oblazione, secondo le norme vigenti, è pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo: nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro, indipendentemente dall’importo dell’assegno contestato (anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia dei 1.000 euro). In alternativa all’oblazione il soggetto accusato può attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, per offrire osservazioni e giustificazioni in merito al proprio operato, per ottenere anche un eventuale proscioglimento, laddove sussistano gli estremi. In caso di conferma della sanzione, la disciplina vigente permette all’interessato di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari a 2.000 €.

Sempre di più è importante avere piena coscienza delle possibilità di utilizzo degli assegni non trasferibili ed osservare i termini suddetti per non incappare in severe sanzioni antiriciclaggio.